In un’epoca dominata dal digitale e alla luce degli ultimi avvenimenti legati alla sanità, il mondo del lavoro si è dovuto reinventare e adattare ad uno “stile di vita” più agile, veloce ed efficiente

Senza dubbio lavorare da casa porta con sé molti aspetti positivi: l’azienda ha un risparmio economico, il lavoratore ha più tempo a disposizione (evitando di doversi spostare per raggiungere il luogo di lavoro) e a questo si collega una diminuzione di emissione di CO2, portando benefici anche sul piano ambientale per esempio.

Potremmo quindi dire che sia stato un grande traguardo quello che il mondo del lavoro ha raggiunto.

Tante realtà aziendali sono però ancora radicate ad un processo “fantozziano” del lavoro: timbrare all’ingresso (rigorosamente senza elasticità di orario), segnare la pausa pranzo, timbrare all’uscita, 8 ore dietro la scrivania (quando va bene) e lo smartworking è utopia.

Bisogna tenere in considerazione che ci sono lavori che non si possono svolgere da remoto o che svolti da remoto non permetterebbero di raggiungere i medesimi risultati.

Quindi, quando è possibile sfruttarne tutto il potenziale, perché non fare un passo avanti e attivare la modalità smart?!

Smartworking, home working, lavoro agile: facciamo chiarezza

Hanno tutti lo stesso significato? Non del tutto.

Lo smartworking (in italiano “lavoro agile”) è introdotto dalla Legge 22 maggio 2017, n.81 che lo definisce

“[…] quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.”

Il lavoratore ha totale autonomia non solo nell’organizzare il lavoro, ma anche nella scelta dell’orario e del luogo, che potrebbe essere l’ufficio, una biblioteca, un bar, la panchina di un parco o semplicemente casa sua. Lo smartworking fa leva sulla “qualità del lavoro”: non importa come e dove, l’obiettivo è portare a termine le scadenze.

Con “Home working” (in italiano “lavoro da casa”), invece, ci riferiamo esclusivamente al lavoro svolto da casa (o da un luogo specifico indicato nell’accordo tra datore di lavoro e lavoratore). In questo caso il lavoratore seguirà gli stessi orari dell’ufficio (ad esempio 09:00 – 18:00).

Il carico di lavoro svolto in home working deve essere in tutto e per tutto equiparabile a quello che veniva prima svolto dalla stessa persona sul luogo di lavoro.

In entrambi i casi ci si riferisce sempre ad una prestazione di lavoro subordinata.

Qual è la modalità più diffusa?

Spesso viene utilizzato un “mix” tra smartworking e home working.

Le aziende tendono ad alternare lavoro in ufficio e da remoto (tipico dello smartworking), ma imponendo gli stessi orari d’ufficio (caratteristica dell’home working).

Questa modalità è la più diffusa e viene denominata (erroneamente) nel linguaggio comune “smartworking”, ma a tutti gli effetti, come indicato sopra, comprende caratteristiche di entrambe.

Se sei interessato, clicca qui per prendere visione della normativa completa che ha introdotto il lavoro agile.

Nuovo Protocollo Lavoro Agile

“In questo contesto evolutivo è emersa una crescente attenzione alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di impiego di risorse rispettose della sostenibilità ambientale e del benessere collettivo, attraverso la riduzione degli spostamenti casa-lavoro e, conseguentemente, dell’utilizzo dei mezzi pubblici e di quelli personali, anche per ridurre le emissioni di agenti inquinanti e migliorare, nel contempo, la vivibilità dei centri urbani.”

Esordisce così il primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” sottoscritto il 7 dicembre 2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalle Parti sociali.

L’obiettivo di questo accordo è, appunto, quello di regolare tutte le dinamiche del lavoro agile, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti pandemici che hanno obbligato tantissime imprese ad usufruire di questa modalità (basti pensare che il lavoro agile è più che raddoppiato rispetto al periodo pre-pandemico).

Vediamo quali sono alcuni dei concetti fondamentali espressi dal Protocollo:

  1. Il lavoro agile può favorire il bilanciamento tra sfera personale e lavorativa ed alimenta una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nell’interesse del lavoratore e una organizzazione più produttiva e snella, nell’interesse del datore di lavoro;
  2. L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale (art. 1);
  3. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare (art. 1);
  4. L’accordo relativo al lavoro agile del lavoratore dovrà contenere i seguenti punti (art. 2):
    • la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
    • l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
    • i luoghi eventualmente esclusi;
    • gli strumenti di lavoro;
    • i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
    • le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
    • l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
    • le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
  5. Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza (art. 4);
  6. Fatti salvi diversi accordi, il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (art.5);
    • Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese;
  7. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (art. 6);
  8. Il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 7);
  9. Lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore (art. 9);
  10. Il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare i dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro. (art. 12);
    • Il datore di lavoro adotta tutte le misure tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali dei lavoratori in modalità agile e dei dati trattati da questi ultimi;
    • Resta ferma la normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);
  11. Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per il lavoro in modalità agile siano conformi ai principi di privacy by design e by default, è sempre raccomandata l’esecuzione di valutazione d’impatto (DPIA) dei trattamenti;
  12. Le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione (art. 13);
    • I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello;
  13. Le Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo del lavoro agile favorendo un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale (art. 15).

Per una lettura completa del Protocollo, rimandiamo al seguente Link.

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