Qual è la soglia minima di sicurezza informatica al di sotto della quale siamo a rischio sanzioni? Andiamo a fare un po’ di chiarezza.
A differenza del vecchio e, in gran parte, abrogato Codice Privacy, il GDPR poco o nulla ci dice circa le misure di sicurezza da implementare per rendere ragionevolmente sicuro il trattamento dei dati personali. Vediamo da dove partire per stilare un primo elenco.
Il punto di partenza
Come in parte anticipato nel precedente post sulle Startup e la Privacy – se non l’hai letto lo trovi qui “Startup e privacy: che fare?” – il consiglio è di partire guardando al passato, ovvero alle misure minime elencate nel vecchio (e abrogato) Allegato B del Codice Privacy, ancora accessibile qui, in cui si parla di sane ovvietà quali: password sicure, firewall, patch di sicurezza, etc.
Le nuove misure minime di sicurezza
Di seguito le misure di sicurezza imprescindibili, lo zoccolo duro della sicurezza su cui possiamo iniziare a costruire l’architettura del sistema informatico aziendale:
Le altre misure “adeguate”
Tutto il resto viene liberamente deciso dal Titolare o Responsabile del trattamento sulla base dei rischi relativi ai trattamenti di dati personali. Così l’art. 32 GDPR: “Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (…)”.
Quindi, implementate per bene le misure minime di cui sopra, vediamo di decidere se è il caso di applicare anche:
Basta così?
Non proprio. Ricordiamoci che l’anello debole è sempre il fattore umano. Pertanto: formazione, formazione e, poi, ancora formazione!
In conclusione
Certamente la sicurezza informatica poggia su quanto sopra riportato ai sensi dell’art. 32 del GDPR, ovvero il principio di accountability: “Cara Azienda, effettua una mappatura di tutti i trattamenti e valutati i rischi a cui tali trattamenti espongono gli Interessati, decidi che misure di sicurezza adottare per proteggere in maniera adeguata i dati personali”. Ma, al netto di tutte le considerazioni che devono, in ogni caso, reggere ad un’ispezione da parte della Guardia di Finanza o dell’Autorità Garante, sia ben chiaro che un livello minimo imprescindibile di sicurezza, al di sotto del quale nemmeno chi tratta solo numeri di telefono dei fornitori può collocarsi, esiste ed è elencato sopra in “Le nuove misure minime di sicurezza”.